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Uffici e Servizi » Informazioni pagamento verbali

Di seguito si allega un documento che può aiutare i cittadini a districarsi nel complicato mondo che disciplina i verbali del codice della strada. Qui in sostanza potete capite terminologie, tempi, modi per pagare e per far valere i propri diritti.
Per il pagamento "consapevole" andate invece qui.

Informazione generali per pagare, ricorrere o anche solo "capire" i verbali di violazione al codice della strada (clicca qui per il documento).

Informazioni e pagamento violazioni al Codice della Strada

Descrizione

Chi riceve un verbale dalla Polizia Locale per violazione al Codice della Strada, può telefonare o mandare una e-mail, per chiarimenti e informazioni, alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie nei giorni ed orari indicati di seguito, o all'indirizzo verbaliostellato@unionevalliedelizie.fe.it o all'indirizzo pec: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

Sede di Argenta: Tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 12
Sede di Portomaggiore: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11
Sede di Ostellato: il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18.

Tutte le sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. variano da un importo minimo ad un importo massimo.
Laddove consentito il Codice della Strada prevede la possibilità di estinguere la violazione con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, a condizione che il pagamento avvenga entro il termine tassativo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, ai sensi dell'art. 202 C.d.S.
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo è ridotto del 30%, escluse le spese di procedura e di notifica che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
In caso di mancato pagamento nei termini, ovvero dal 61° giorno, ed in assenza di ricorso entro il termine stabilito, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della sanzione nei modi e termini di legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioè circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) oltre alle maggiorazioni e le spese di notifica e procedimento.
Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione della somma dovuta. In tal caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione del debito, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203, c. 3 del codice, e l'acconto fornito.
Il proprietario del mezzo o altro soggetto obbligato ai sensi dell'art. 196 del Codice della Strada, risponde solidalmente con il trasgressore per il pagamento della somma dovuta.
La procedura sanzionatoria può essere avviata in vari modi. I più frequenti sono:
• emissione di un preavviso di accertamento di violazione al Codice della Strada;
• contestazione di un verbale di accertamento infrazione, direttamente al trasgressore;
• notificazione di verbale di accertamento di infrazione in un momento successivo a quello in cui la violazione è avvenuta (es. nel caso di sinistro stradale, nel caso di accertamento tramite apparecchiature elettroniche, ecc.) con notificazione al proprietario ed al trasgressore.

Contestazione
Per contestazione si intende il momento in cui a seguito di un controllo su strada è stato consegnato e quindi “contestato” al trasgressore un verbale di violazione. Il rifiuto di firmare e/o di ricevere copia del verbale, da parte del responsabile della violazione, equivale a "notifica immediata" eseguita.
Notificazione
Per notificazione si intende la data in cui il verbale è stato recapitato al proprietario tramite servizio postale, messo comunale oppure tramite P.E.C.
Come si calcolano i tempi di notifica di un verbale elevato ai sensi del Codice della Strada
Premettiamo che la notificazione deve avvenire entro i termini stabiliti dalla legge:
• 90 giorni per le violazioni da notificare in Italia
• 360 giorni, per le violazioni commesse da veicoli il cui proprietario è residente all'estero.

La notificazione in Italia può avvenire secondo tre diverse modalità:
• a mezzo del servizio postale;
• a mezzo messo notificatore;
• a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)

Notifica a mezzo servizio postale
Per la pubblica amministrazione procedente la fase di notificazione si ritiene andata a buon fine nel momento in cui il verbale è stato consegnato al soggetto incaricato di recapitarlo al destinatario. Ciò significa, come affermato dalla Corte Costituzionale, principio ad oggi recepito anche all'interno del Codice di Procedura Civile, che i termini di notificazione di un verbale (90 giorni in Italia e 360 all'estero) sono rispettati con la consegna all'ufficio preposto alla notifica (Poste Italiane, Messi notificatori, altro) e per tali termini non opera la “decadenza” anche se la consegna dell'atto da parte dell'incaricato alla notificazione consegna l'atto stesso dopo il termine di 90 giorni (o 360 se all'estero).
Per il ricevente il procedimento di notifica è più articolato potendosi verificare:
• attraverso consegna diretta al luogo indicato nella carta di circolazione;
• oppure che, in caso di assenza temporanea, il postino depositi il verbale all'ufficio postale inviando la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). La legge che regolamenta tale fattispecie è la n. 890/82 denominata “Legge postale”. Trascorsi 10 giorni dal deposito della raccomandata, il verbale si intende notificato e quindi da quel giorno comincia il conteggio dei 5 o 60 giorni per pagare (art. 202 CdS) o proporre ricorso al Prefetto (art 203 C.d.S) oppure dei 30 giorni per fare opposizione presso il Giudice di Pace (art 204 bis C.d.S).

Notificazione a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)
Il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018) in tema di "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata" introduce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di notificare i verbali conseguenti alle violazioni del Codice della Strada tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), laddove sia disponibile un indirizzo PEC, in sostanza nei seguenti casi:
• il destinatario abbia comunicato il proprio domicilio digitale alle banche dati ufficiali (INI-PEC, IPA)
• il domicilio digitale sia stato dichiarato in fase di identificazione del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.
In conclusione, la notifica tramite PEC, laddove sia disponibile un indirizzo PEC, rappresenta un obbligo per il Comando di Polizia che ha accertato la violazione al codice della strada e che ha l'obbligo di procedere alla notificazione della stessa.

Sconto del 30% sulla sanzione prevista
Chi commette un'infrazione può pagare la sanzione prevista con un importo ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione della violazione, notificazione.
Si tratta di un'opportunità che favorisce chi vuole mettersi subito in regola.
I verbali recano due importi: uno con la riduzione del 30% pagabile entro 5 giorni e uno “intero” qualora il pagamento avvenga dal 6° al 60° giorno.
È ammessa la riduzione anche per le violazioni documentate con il semplice preavviso di accertamento lasciato sotto il tergicristallo del veicolo dalla Polizia Locale, come successivamente riportato.
• alle sanzioni pecuniarie delle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo;

Preavviso di accertamento
Il preavviso di violazione alle norme del Codice della Strada è il primo atto della Pubblica Amministrazione con il quale si dà notizia al cittadino (assente al momento dell'accertamento) di aver commesso un'infrazione per la quale è applicabile una sanzione amministrativa. Il preavviso di violazione contiene tutti gli elementi utili: data e ora, luogo, veicolo, norma violata e la sanzione con esclusione del proprietario e/o della persona che ha commesso il fatto. Viene in genere posto sotto il tergicristallo anteriore del veicolo, consentendo al trasgressore di pagare unicamente l'importo della sanzione senza ulteriori costi.
Per usufruire della riduzione del 30% sull'importo previsto per la sanzione in misura ridotta il pagamento deve avvenire entro 15 giorni successivi alla data dell'accertamento.
Trascorsi gli 15 giorni previsti, l'infrazione verrà notificata, al proprietario del veicolo o altro obbligato in solido nei termini di legge.
Qualora la violazione preveda la decurtazione di punti dalla patente per poter procedere al pagamento della sanzione e comunicare agli uffici competenti i dati della persona a cui dovranno essere decurtati i punti previsti è necessario attendere la notifica del verbale.
Verbale di contestazione
Per il Codice della Strada, normalmente, il verbale di contestazione viene compilato dall'Agente di Polizia Locale sul posto della violazione e in presenza del trasgressore. Copia del verbale viene consegnata al trasgressore stesso che ha due possibilità per effettuare il pagamento della sanzione:
• entro 5 giorni, usufruendo della riduzione del 30% sull'importo della sanzione in misura ridotta;
• entro 60 giorni, versando l'importo pieno della sanzione in misura ridotta.

Decurtazione dei punti dalla patente di guida
Per alcune violazioni al Codice della Strada, oltre all'applicazione di una sanzione pecuniaria, è prevista la decurtazione (sottrazione) di punti dalla patente di guida a carico del conducente del veicolo che ha commesso l'infrazione.
Quando il verbale è contestato direttamente al trasgressore (conducente), questo viene identificato dall'agente immediatamente e l'Ufficio competente provvederà alla comunicazione dei dati relativi alla patente di guida, sulla quale sarà applicata la decurtazione nei termini di legge
In tutti casi in cui non sia possibile individuare l'identità del conducente responsabile dell'infrazione, (es. emissione di preavviso di accertamento di violazione, infrazioni rilevate con sistemi automatici, altro), la Polizia Locale notificherà un verbale al proprietario del veicolo, individuato tramite la consultazione di apposite banche dati, con il quale lo stesso è inoltre invitato a comunicare, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale i dati identificativi e della patente di guida di colui che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, dati che devono essere necessariamente forniti anche se vi è coincidenza tra proprietario del veicolo e trasgressore. La comunicazione è dovuta anche in presenza di ricorso avverso il verbale.

Le modalità con cui detta dichiarazione deve essere effettuata sono le seguenti:
• tramite raccomandata A/R compilando il modulo allegato al verbale a cui deve essere allegata copia fotostatica della patente di guida del trasgressore (sulla copia della patente deve essere attestata la conformità all'originale da parte del titolare);
• inoltrando la dichiarazione e i relativi allegati da un indirizzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it (verificare sempre la ricezione della ricevuta di consegna)
• in alternativa, il modulo GIA' COMPILATO può essere presentato al Front Office della Polizia Locale dei tre Comuni nei giorni ed orari di apertura al pubblico.
Si avvisa che:
• la dichiarazione NON può essere presentata presso Comandi di P.L. o altre forze di Polizia diverse dalla Polizia Locale dell'Unione Valli e Delizie;
• la dichiarazione in questione deve essere sottoscritta sia dal proprietario che dal trasgressore. Nel caso in cui la dichiarazione non sia sottoscritta dal trasgressore, a quest'ultimo verrà notificato il verbale con aggravio di spese di notifica al solo fine di intervenire nel procedimento di decurtazione punti patente;
• la mancata comunicazione dei dati del conducente comporta un'ulteriore sanzione così come previsto dall'art. 126 bis C.d.S. che verrà notificata con separato verbale
• la comunicazione è dovuta anche in presenza di ricorso avverso il verbale; l'omessa comunicazione nel termine di 60 giorni dalla notifica è sanzionata con una ulteriore sanzione pecuniaria.

Riscossione coattiva
Il mancato pagamento di una sanzione entro i termini indicati nel verbale ed in assenza di ricorso entro il termine stabilito, danno luogo all'avvio del processo di riscossione coattiva cui l'Ente provvede secondo la normativa vigente. In particolare l'Ufficio Verbali della Polizia Locale, invia sollecito di pagamento con la funzione di ricordare, in via bonaria, al contribuente la presenza di debiti, invitandoli a sanare la loro posizione. Alla lettera viene allegato il modulo per effettuare il pagamento attraverso il sistema PagoPa.
Si tratta di una comunicazione non obbligatoria, inviata tramite posta ordinaria, che l'Unione Valli e Delizie ha deciso di inviare per avvisare gli interessati prima che venga avviata la procedura di recupero crediti tramite iscrizione a ruolo.
Il mancato pagamento di una sanzione entro i termini indicati nel verbale rende quest'ultimo titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della sanzione nei modi e termini di legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioè circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) con successiva emissione di cartella di pagamento da parte del Concessionario della Riscossione nella quale viene anche contabilizzata una maggiorazione del 10% semestrale oltre interessi e spese, decorrenti dalla data in cui il verbale è divenuto titolo esecutivo fino a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
Altresì il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione della somma dovuta. In tal caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione del debito, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203, c. 3 del codice della strada, e l'acconto fornito.

Tempi per la notifica del verbale di accertamento
Ai sensi dell'art. 201 C.d.S., in tutti i casi in cui non è possibile effettuare la contestazione immediata, il verbale di accertamento deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia identificato, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento entro 90 giorni decorrenti dal giorno in cui è il fatto è avvenuto.
Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro 90 giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall'accertamento della violazione.
Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro 100 giorni dall'accertamento della violazione.

Per il pagamento del verbale di accertamento
Tutte le sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. variano da un importo minimo ad un importo massimo.
Laddove consentito il Codice della Strada prevede la possibilità di estinguere la violazione con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, a condizione che il pagamento avvenga entro il termine tassativo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, ai sensi dell'art. 202 C.d.S.
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo è ridotto del 30%, escluse le spese di procedura e di notifica che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
In caso di mancato pagamento nei termini, ovvero dal 61° giorno, ed in assenza di ricorso entro il termine stabilito, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della sanzione nei modi e termini di legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioè circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) oltre alle maggiorazioni e le spese di notifica e procedimento.

Per la decurtazione punti dalla patente di guida del conducente
Nei casi in cui la violazioni al Codice della Strada preveda, oltre all'applicazione di una sanzione pecuniaria, la decurtazione di punti dalla patente di guida e non sia stato possibile individuare l'identità del conducente responsabile dell'infrazione la Polizia Locale notificherà un verbale al proprietario del veicolo, individuato tramite la consultazione di apposite banche dati, con il quale lo stesso è inoltre invitato a comunicare, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale i dati identificativi e della patente di guida di colui che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, dati che devono essere necessariamente forniti anche se vi è coincidenza tra proprietario del veicolo e trasgressore.

Per la rateizzazione del verbale di accertamento
La rateizzazione deve essere richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione nel rispetto delle modalità descritte nella sottostante sezione.
Per la presentazione del ricorso avverso al verbale di accertamento
I soggetti a cui sia stato notificato il verbale di accertamento possono presentare ricorso contro lo stesso alternativamente avanti al Prefetto di Ferrara entro 60 giorni dalla notificazione ovvero avanti al Giudice di Pace di Ferrrara entro 30 giorni dalla notificazione.

Per la prescrizione della sanzione
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Tuttavia il termine di prescrizione può essere sospeso o interrotto secondo le norme del codice di procedura civile.
In fase esecutiva, ovvero dopo che le somme sono state iscritte a ruolo, il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il verbale di accertamento deve essere pagato entro i termini previsti dalla vigente normativa, mediante PagoPa.
Si avvisa che:
• non è possibile pagare il verbale direttamente presso gli uffici della Polizia Locale o nelle mani degli agenti accertatori, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 207 del C.d.S..
• non è possibile pagare il PREAVVISO di accertamento qualora la violazione accertata comporti decurtazione punti dalla patente di guida. In tal caso occorre attendere la notifica del verbale.

Reclami ricorsi opposizioni
Un cittadino che riceve un verbale di violazione che prevede una sanzione amministrativa (pagamento di una multa) può opporsi facendo ricorso all'autorità amministrativa (Prefetto) o giudiziaria (Giudice di Pace), chiedendo che siano valutate le sue ragioni.
I due tipi di ricorso sono alternativi, ovvero non si può ricorrere a entrambe le autorità perché il ricorso all'una esclude il ricorso all'altra.
• Ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 C.d.S.
Si tratta di un ricorso amministrativo che deve essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale:
• direttamente dall'interessato o da persona delegata presso il Front Office della Polizia Locale per il successivo invio alla Prefettura;
• trasmesso per raccomandata A/R alla Polizia Locale per il successivo invio alla Prefettura;
• trasmesso per raccomandata A/R direttamente al Prefetto di Ferrara;
Con il ricorso è possibile chiedere l'audizione personale. Il Prefetto valutate le motivazioni addotte nel ricorso, emette un'ordinanza che può essere di accoglimento e quindi dispone al Comando Polizia Locale l'archiviazione del verbale impugnato ovvero di rigetto e quindi ingiunge al ricorrente il pagamento di una somma non inferiore alla metà del massimo edittale. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace.
• Ricorso al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S.
Si tratta di un ricorso giurisdizionale che deve essere presentato presso il Giudice di Pace di Ferrara, entro 30 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale:
• direttamente dall'interessato o da persona delegata;
• trasmesso per raccomandata A/R.
Contestualmente al ricorso può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato; se il Giudice accoglie la domanda, l'efficacia del verbale è sospesa fino al pronunciamento e di conseguenza sono sospesi anche i termini per il pagamento.
Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al G.d.P. è necessario il pagamento di un contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 più spese forfettizzate secondo l'importo fissato dall'articolo 30 dello stesso D.P.R. Per ulteriori precisazioni al riguardo si rinvia al sito del Giudice di Pace di Ferrara.
Il ricorrente può stare in giudizio personalmente ovvero con l'assistenza di un difensore.
All'udienza di comparizione delle parti è obbligatoria la presenza del ricorrente o del difensore, se nominato, altrimenti, previa valutazione del Giudice di Pace, viene convalidato con ordinanza del Giudice il verbale di accertamento impugnato.
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione in composizione monocratica e successivamente ricorribile per Cassazione.

Si avvisa che:
• Non può essere promosso ricorso contro il PREAVVISO del verbale di accertamento (il foglio che viene lasciato sul parabrezza del veicolo), essendo l'istituto espletabile solo dopo la notifica del verbale.
• Non può essere promosso ricorso contro un verbale di accertamento per il quale si sia effettuato il pagamento della sanzione.
• Al ricorso deve essere allegato il verbale in originale; inoltre, possono essere allegati documenti di qualsiasi genere ritenuti utili a sostenere le motivazioni in esso addotte.

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